L'allegato avviso è pubblicato al fine di fornire indicazioni e chiarimenti sull’effettiva competenza e responsabilità del soggetto obbligato in solido ex art. 196 Codice della Strada per i mezzi con targa CRI.
Si specifica infatti che tutti i mezzi targati CRI, con decorrenza 1° gennaio 2016, sono stati trasferiti alla Associazione della Croce Rossa Italiana ODV, C.F. 13669721006, e quindi, presi in carico dal rispettivo Ufficio di Motorizzazione CRI che, ai sensi dell’articolo 138, comma 1° del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, prevede il principio di autonomia rispetto alla disciplina civile sulle competenze della Motorizzazione Civile e del P.R.A. (ACI).
L’Ente Strumentale alla CRI in LCA (CF 01906810583), dal 1° gennaio 2016, è completamente esente da responsabilità solidale connessa alla proprietà dei veicoli ai sensi dell'art. 196 del C.d.S.
Tale norma, infatti, sulla scorta del principio generale di cui all'articolo 6 della Legge novembre 1981, n. 689, pone a carico del proprietario (o dell’usufruttuario) del veicolo l'obbligazione solidale al pagamento della sanzione pecuniaria elevata per l'illecito commesso, attraverso un veicolo, dall'autore della violazione.
In ragione di quanto sopra eventuali verifiche sull’effettiva competenza del soggetto obbligato in solido ex art. 196 CdS per mezzi targati CRI, laddove non sia possibile dall’esame dei documenti di circolazione (libretto di circolazione) ed in assenza di altri sistemi telematici comunemente utilizzabili, devono essere effettuate tramite l’Ufficio Motorizzazione della Associazione della Croce Rossa Italiana: PEC comitato.nazionale@cert.cri.it – MAIL motorizzazione@cri.it al fine di una corretta notifica.